Reclami

Il reclamo deve essere inviato secondo le seguenti modalità, che sono altresì comunicate all’interno del foglio informativo, sul mandato di mediazione e sul sito internet:

  • tramite posta ordinaria all’indirizzo: Mediantes S.r.l. – Piazza Della Serenissima, 40 int. 202 – 31033 Castelfranco Veneto (TV);
  • tramite posta elettronica all’indirizzo: reclami@mediantes.it
  • tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: mediantes@pec.it 
 

Il reclamo, di norma, deve presentare i seguenti contenuti:

  1. dati identificativi del cliente (denominazione, partita iva, sede legale);
  2. recapito telefonico al quale il cliente può essere eventualmente contattato;
  3. descrizione chiara del motivo di contestazione e del prodotto/servizio a cui il reclamo fa riferimento;
  4. eventuale documentazione ritenuta utile a supporto dei fatti oggetto della contestazione.
 

Il reclamo verrà trattato entro 60 giorni dal ricevimento.

Prima di ricorrere all’autorità giudiziaria il cliente e il mediatore creditizio dovranno esperire il procedimento di mediazione presso uno degli organismi iscritti nell’apposito registro, se ciò è prescritto in base alla vigente normativa in tema di mediazione obbligatoria.

Il cliente non può ricorrere all’Arbitro Bancario Finanziario (“ABF”) per controversie sorte direttamente con il mediatore creditizio.

Tentativo di conciliazione: Il consumatore e Mediantes S.r.l. prima di ricorrere all’Autorità Giudiziaria possono tentare, o tentano se ciò è obbligatorio in base alla vigente normativa, la conciliazione davanti al Conciliatore Bancario Finanziario, organismo diffuso sul territorio nazionale ed in possesso di esperienza in materia bancaria. Per maggiori informazioni sulle modalità di attivazione del Conciliatore Bancario Finanziario consulta il sito www.conciliatorebancario.it.

Il consumatore e Mediantes S.r.l. possono, anche successivamente alla conclusione del contratto, concordare per iscritto di rivolgersi ad altro soggetto purché registrato nell’apposito albo tenuto dal Ministero della Giustizia.

Rendiconti reclami anni precedenti